L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato quattro provvedimenti cautelari nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero, per non aver rispettato il divieto di modificare il prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, disposto dall’art. 3 del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. DL Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022.
La norma in questione sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia delle clausole contrattuali, che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura, e dei preavvisi già inviati alla clientela, salvo che le modifiche si siano perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.
Dopo aver avviato le istruttorie per accertare l’esistenza di una pratica scorretta e rappresentato le correlate esigenze cautelari, nessuna delle imprese ha adeguatamente giustificato la propria condotta, né ha ritenuto di modificarla, persistendo per tutte, dunque, le esigenze cautelari.
In particolare, Iberdrola ed E.ON hanno comunicato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, indebitamente condizionando i consumatori ad accettare un nuovo contratto a condizioni economiche ben peggiori ovvero a passare a forniture alternative.
Dolomiti ha impropriamente ritenuto valide le comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis, mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali “perfezionate” ovvero effettivamente applicate prima della stessa data.
Iren, infine, ha indebitamente comunicato alla clientela la scadenza delle offerte a prezzo fisso per applicare nuove e peggiorative condizioni di fornitura, sostituendo le precedenti comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche con nuove comunicazioni parimenti vietate dal Decreto Aiuti bis.
Nei confronti di Iberdrola e di E.On, ha percui disposto l’obbligo di applicare le originarie condizioni di offerta, a favore dei consumatori che hanno sottoscritto nuovi contratti a condizioni peggiorative; di consentire di ritornare in fornitura alle originarie condizioni ai consumatori che, a seguito della risoluzione, hanno scelto un nuovo fornitore o sono stati trasferiti alla fornitura in regime di salvaguardia;
Nei confronti di Dolomiti e di Iren, invece, ha disposto la sospensione delle illegittime comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche di offerta mantenendo, fino al 30 aprile 2023, il prezzo di fornitura applicato in data precedente al 10 agosto;
Nei confronti delle quattro società, vi e’ poi l’obbligo di informare i consumatori, individualmente e con la stessa modalità adottata in precedenza, sull’inefficacia delle comunicazioni inviate e sulle misure cautelari.
Le imprese dovranno comunicare all’Autorità, entro 5 giorni, le misure adottate per ottemperare ai provvedimenti cautelari.
L’Autorità è inoltre in attesa delle informazioni richieste alle altre 25 imprese energetiche in merito alle condotte da loro adottate dopo il 10 agosto e ad eventuali variazioni delle condizioni economiche di offerta.